La nuova finanziaria 2010 ha riproposto i bonus e le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per i costi di manutenzione straordinaria anche per gli anni 2010 2011 e 2012 (ex Legge 191 del 2009, art. 2, c. 10 e 11) con uno sconto pari al 36% delle tasse e facendo risparmiare pertanto all’incirca il 10-15% netto di quello che si andrà a pagare.
Il limite delle agevolazioni fiscali previste dalla finanziaria 2010 per le spese di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria delle unità abitative è sempre è di 48.000 euro per unità abitative ed indipendentemente dall’anno interessato (2010 2011 e 2012) e nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Sarà necessario ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla finanziaria 2010 sulle spese di ristrutturazione edilizia che l’importo da dedurre sia comprovato da fattura della manodopera e dei materiali utilizzati.
Lo stesso tipo di bonus fiscale 2010 prevede anche il caso di acquisto di immobili ristrutturati o oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia relativi a interi fabbricati che godranno anch’essi del nuovo bonus fiscale 2010 e degli interventi fino al 31 dicembre 2012.
Tale data riteniamo sia coincidente con l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese di costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo ad opera di imprese di costruzione, ditte di ristrutturazione o anche cooperative edilizie. Saranno tuttavia previste alcune condizioni per questo tipo di lavori affinché si possa beneficare del nuovo bonus 2010 per le ristrutturazioni edilizie ossia che:
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L’acquisto o l’assegnazione del fabbricato avvenga entro il 30 giugno del 2013;
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Il fabbricato immobiliare ceduto o assegnato deve fare parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi sull’intero edificio;
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L’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2012 e pertanto sarà necessario che siano ultimati entro tale data.
In questi ultimi casi l’agevolazione fiscale sarà diversa in quanto lo sconto fiscale sarà calcolato su un importo forfettario pari sempre al 36 per cento (%) ma calcolato su un valore forfettario quantificato nel 25 per cento (%)del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile risultanti dal rogito notarile e sempre nei limiti di 48mila euro.
I casi particolari possono riguardare:
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Soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni e titolari del diritto reale di proprietà o altro sull’immobile che potranno usufruire anziché della rateizzazione in dieci 10 anni di quella in cinque 5 rate o 3 quote se hanno 80 anni di età.
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L’agevolazione fiscale si trasmette interamente agli eredi o agli acquirenti dell’immobile sempreché non ne godano entrambi e ne possono beneficare non solo i proprietari del diritto ma anche coloro che pur non essendo proprietari sostengono le spese sull’immobile come per esempio il caso dell’affittuario o di colui che coabita con il proprietario.